obiettivo 62
Nella determinazione della pena il giudice può tener conto di alcune circostanze che attenuano la responsabilità dell’autore del reato.
Le circostanze attenuanti, o semplicemente attenuanti, nel nostro diritto sono tipizzate e determinano una diminuzione della pena.
Tra le attenuanti previste nel nostro ordinamento c’è quella dell’ “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”.
Nelle pieghe di una simile formulazione può insinuarsi, quale attenuante ai comportamenti delittuosi, l’aver agito per motivi religiosi o legati a ragioni etniche e culturali.
La previsione specifica di un simile divieto potrà impedire che i reati commessi in forza delle proprie convinzioni morali, possano trovare una sponda giustificativa che minerebbe alle fondamenta il sistema democratico imperniato sulla tutela dei diritti umani.
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