19 Marzo 2024
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Regolamento finanziario
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Principi ispiratori

Il Regolamento Nazionale del partito, ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione, tale da assicurare in via continuativa l’equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l’organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l’equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Sezioni, le Segreterie Provinciali e Regionali.

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Sezioni, le Segreterie Provinciali e Regionali.

Articolo 2

Regolamento Finanziario delle Segreterie Regionali e Provinciali e rapporti col Tesoriere nazionale

Secondo l’articolo IV dello Statuto le Segreterie Provinciali e Regionali, concordano la propria gestione finanziaria con il Tesoriere Nazionale. Per rendere conforme e uniforme la gestione finanziaria a livello Provinciale e Regionale i Segretari Regionali redigono un Regolamento Finanziario, che deve essere prima approvato dalla rispettiva assemblea con la maggioranza degli aventi diritto e successivamente inviato al Comitato di Tesoreria Nazionale per approvazione. Nel caso in cui si concordi con il Tesoriere Nazionale di eleggere un Tesoriere Provinciale o Regionale ad esso spetterà la redazione del Regolamento.

I Regolamenti Provinciali e Regionali devono essere conformi nei principi alle disposizioni di legge e al presente Regolamento.

Ogni sezione gestisce autonomamente le proprie risorse finanziarie., nei comuni ove la Sezione è formata da un numero di iscritti inferiore a 10, le quote di iscrizione sono interamente gestite dal Tesoriere Nazionale.

La Sezione deve eleggere un Tesoriere. Qualora il numero degli iscritto sia inferiore a 30, la carica di Tesoriere è ricoperta dal Responsabile di Sezione. Il Tesoriere della Sezione agirà in conformità con i Regolamenti Finanziari Provinciale, Regionale e Nazionale.

Articolo 3

Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale

La struttura organizzativa nazionale e tutte le Sezioni e Segreterie Provinciali e Regionali previste dallo Statuto nazionale e hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 4

Principio dell’autofinanziamento

Nell’ambito di ogni regolamento Provinciale e Regionale deve essere previsto che ogni Sezione sostenga le proprie attività tramite le modalità espresse nell’Articolo 5 del presente Regolamento in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestione delle Articolazioni prevista dall’art. IV dello Statuto.

I Regolamenti finanziari delle Segreterie Provinciali e Regionali, in conformità con quanto previsto dall’articolo IV dello Statuto debbono stabilire la ripartizione delle entrate di cui all’art. 5 tra le diverse articolazioni del partito. Dalle quote associative, di cui al punto a) dell’ art. 5, alle Sezioni può essere attribuito al massimo il 50%. Dalle entrate di cui al punto b) e c) dell’ art. 5 alle Sezioni può essere attribuito un massimo del 50%. Le entrate di cui al punto d) dell’articolo 5 sono gestite dal Tesoriere Nazionale, che può facoltativamente consultare, per la gestione , il Segretario Provinciale e Regionale competenti per territorio rispetto alla residenza dell’esecutore.

Articolo 5

Le entrate

Le entrate di Democrazia Atea sono costituite:

Dalle quote di iscrizione

Dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito

Da lasciti, legati e altre liberalità

Articolo 6

Quota tessera di iscrizione

Gli iscritti e le iscritte, hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. Ogni anno la Segreteria Nazionale su proposta del Tesoriere nazionale, sentita l’Assemblea Nazionale, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito. Tale quota è da intendersi come minima. Le quote di iscrizione saranno acquisite al patrimonio delle rispettive Sezioni e Segreterie Provinciali e Regionali nelle forme previste dall’art. 3

Articolo 7

Erogazioni liberali

Ogni Sezione, Segreteria Provinciale e Regionale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai Regolamenti finanziari, conformemente al presente regolamento.

Articolo 8

Contributo da eletti

I Parlamentari nazionali, i Parlamentari europei, aderenti ai gruppi di Democrazia Atea, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d’intesa tra il Tesoriere nazionale ed i presidenti di ciascun gruppo parlamentare o rappresentante dei deputati al Parlamento Europeo.

Gli eletti nei Consigli Regionali e negli enti locali territoriali, aderenti ai gruppi di Democrazia Atea, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli di partito un contributo mensile con le modalità definite nei rispettivi Regolamenti finanziari della Segreteria Provinciale.

Gli eletti che rivestono incarichi in Organi parlamentari e/o nei Gruppi sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d’intesa tra il Tesoriere nazionale ed i presidenti di ciascun gruppo parlamentare.

Articolo 9

Feste manifestazioni ed altri eventi

Ogni Sezione, Segreteria Provinciale e Segreteria Regionale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche alla raccolta di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi, e con la Segreteria Nazionale.

Il Comitato nazionale di Tesoreria determina la percentuale sugli eventuali avanzi di gestione derivanti dalla realizzazione delle Feste e degli eventi a carattere nazionale spettanti al Coordinamento Nazionale.

I marchi riferibili al partito possono essere usati, salvo opposizione del Legale Rappresentante del partito nazionale.

Articolo 10

Modalità di spesa

Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della contabilità finanziaria, assicurando la conformità delle stesse con le norme e le prassi comunitarie.

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito e, successivamente, assegna in via provvisoria, in base al bilancio preventivo stesso, le disponibilità a ciascun Centro di Spesa. I Centri di Spesa sono le unità organizzative provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito e saranno individuati dal Tesoriere nazionale.

Detta assegnazione avviene in seguito alla presentazione, da parte del responsabile di ciascun Centro di Spesa, di una previsione di spesa relativa al programma di attività politica.

L’assegnazione delle disponibilità di spesa viene proposta dal Tesoriere Nazionale ed approvata dal Comitato di Tesoreria e costituisce a sua volta vincolo che ciascun Centro di Spesa deve rispettare in via definitiva per il suo programma di attività.

Successivamente all’approvazione della assegnazione delle disponibilità per Centro di Spese, ciascuna spesa potrà essere effettuata soltanto a seguito di proposta da sottoporre al Tesoriere che, con la sua autorizzazione, la trasformerà in impegno di spesa.

Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere Nazionale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificarne la tenuta degli equilibri.

Detta verifica dovrà poi essere effettuata anche sul bilancio preventivo generale e sottoposta alla Segreteria Nazionale.

Il Tesoriere nazionale redige entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento un “Decalogo” contenente i criteri per approvare spese e impegni di spese relativi alle trasferte sostenute per lo svolgimento delle attività a carico del bilancio del Partito stesso.

Per poter contabilizzare correttamente, nella contabilità economico-patrimoniale, i costi sostenuti occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile, anche nel rispetto della normativa fiscale applicabile (ordini, contratti, fatture, parcelle, etc.)

Articolo 11

La Conferenza dei Tesorieri Regionali

E’ istituita la Conferenza dei Tesorieri regionali con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l’attività amministrativa e finanziaria del Partito.

La Conferenza dei Tesorieri è composta dal Tesoriere nazionale e dai Tesorieri delle Articolazioni Territoriali (Tesorieri Regionali o Segretari Regionali).

La Conferenza dei Tesorieri è convocata dal Tesoriere Nazionale e si riunisce almeno una volta all’anno per illustrare gli indirizzi della Tesoreria nazionale.

La Conferenza può essere convocata dal Tesoriere Nazionale anche a seguito della richiesta, nella quale siano ben specificati gli argomenti all’ordine del giorno da discutere, da parte di almeno 5 Tesorieri delle Articolazioni Territoriali.

La Conferenza dei Tesorieri regionali è presieduta da un Tesoriere regionale che dura in carica 1 anno.

Articolo 12

Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all’articolazione del Partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

Gli incassi ed i pagamenti del tesoriere nazionale e dei tesorieri delle articolazioni regionali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 13

Organizzazione amministrativa e contabile

Il Tesoriere elabora un piano dei conti mediante il quale si attua la tenuta della contabilità, che è sottoposto all’approvazione della Segreteria Nazionale e successivamente proposto a tutte le Segreterie Regionali del partito al fine di agevolare la omogeneità della amministrazione su tutto il territorio nazionale.

Il bilancio di previsione, nonché le revisioni trimestrali di tenuta degli equilibri, rispondono invece alle regole della contabilità finanziaria e sono esclusivamente funzionali alle modalità di spesa così come regolate all’art.10.

In sede di redazione di bilancio annuale del partito sarà elaborato un prospetto di conciliazione del bilancio con le risultanze a consuntivo del bilancio di previsione, atto a verificare la coerenza degli aspetti finanziari con la rappresentazione del conto economico e degli assetti patrimoniali del partito.

Articolo 14

Bilancio preventivo e consuntivo

Le Sezioni, le Segreterie Provinciali e le Segreterie Regionali, alle quali siano state erogate “contribuzioni in denaro” da parte della Tesoreria nazionale, dovranno trasmettere il bilancio consultivo alla Tesoreria nazionale, entro 15 giorni dall’approvazione.

Il Tesoriere elabora il bilancio di previsione, conformemente ai principi, alle regole e alle metodologie tipiche della contabilità finanziaria, la quale dovrà essere informata alla conformità con le norme e le prassi comunitarie in materia.

Alla fine dell’anno, un mese prima dell’approvazione del bilancio del partito, il Tesoriere elabora, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione ed il prospetto di conciliazione di cui al comma 4, dell’art.11 e li sottopone all’approvazione della Segreteria Nazionale.

Successivamente all’approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione relativo all’anno in corso.

Nei Regolamenti finanziari delle Segreterie Provinciali e Regionali del partito, dovrà essere prevista la redazione di un bilancio annuale elaborato in conformità ai criteri di redazione dei bilanci dei partiti politici.

Articolo 15

Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 16

Bilancio

Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Segreteria Nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Segreteria Nazionale entro il successivo 31 dicembre. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Democrazia Atea, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Segreteria Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione.

Articolo 17

Comitato di Tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è formato da 4 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dalla Segreteria nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea Nazionale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti.

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.

I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il Regolamento finanziario è approvato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota d’iscrizione, e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche di Democrazia Atea.

Il presente Regolamento ha validità a decorrere dalla sua approvazione in sede congressuale in data 00/00/2014.
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