obiettivo 53
Abrogazione della legge Delrio e ripristino delle elezioni provinciali
L’art.114 (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato),
l’art.118 (Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza), l’art.119 (I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), l’art.132 (Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra) e l’art.133 (Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa Regione) sono gli articoli che disegnano e stabiliscono le funzioni delle Province.
L’attuale assetto istituzionale non ha più l’equilibrio originario, irreversibilmente modificato, dal 2001, dalla riforma del
Titolo V della Parte II della Costituzione.
La Provincia, nell’ordinamento dello Stato originario, si poneva come istituzione intermedia tra Comuni e Regioni, con
una funzione di raccordo che, nelle intenzioni dei costituenti, avrebbe reso maggiormente efficace l’attività
amministrativa.
Molte delle prerogative delle Province sono state assegnate direttamente ai Comuni, e molte invece sono state
assegnate direttamente alla Regione, depotenziando le Province quale Enti intermedi.
Il progetto di riforma della Costituzione promosso dal Governo Renzi, prevedeva la soppressione delle Province, ma quel
progetto è stato bocciato con il referendum del 4 dicembre 2016 e le Province non sono state soppresse.
In adesione alla volontà referendaria le Province vanno mantenute nella loro funzione e nella pienezza della
rappresentatività.
La legge Delrio, formulata con l’arroganza di pensare che la riforma costituzionale sarebbe stata approvata dal
referendum, ha ridisegnato gli enti territoriali, e dopo il referendum ciò che resta è un pasticcio foriero di conflitti.
A questo punto occorre rimettere mano alla riorganizzazione degli enti territoriali, abrogando la legge Delrio che, allo
stato, è in gran parte incostituzionale, ivi compresa l’elezione “di secondo livello” che toglie agli elettori il potere di
decidere i propri rappresentanti.
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