Obiettivo 2
Il diritto di autodeterminazione è un diritto fondamentale della persona che deve poter decidere come vivere, ma anche come morire.
I Padri Costituenti, nel sancire con l’art. 32 della Costituzione la tutela della salute come ”diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività” hanno voluto evidenziare l’importanza di non violare, in nessun caso, i limiti imposti dal rispetto della persona umana la cui dignità deve essere tutelata in ogni contesto.
In questa interpretazione si inserisce ad esempio, il rifiuto del paziente di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale.
Le morali religiose non possono inibire la ricerca scientifica, che va interpretata come patrimonio dell’umanità costituendo parametro ineguagliabile per il superamento della patologie umane e per il miglioramento della qualità della vita.
Le ragioni etiche che impediscono ai religiosi di valutare positivamente i campi di indagine scientifica, non possono costituire impedimento per chi non condivide le stesse limitazioni e gli unici parametri universalmente accettati entro i quali deve muoversi la ricerca scientifica, sono quelli sanciti dalla Convenzione dei Diritti Umani.
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