Obiettivo 7
L’esigenza di tutelare la prole da un contesto familiare violento o comunque inadatto, si scontra con la difficoltà di disporre di una abitazione e di un sostentamento economico minimo che garantisca le necessità primarie dei figli.
Nella maggioranza dei casi il genitore che subisce la violenza è anche il genitore economicamente più debole ed è anche quello che avverte per primo la necessità di sottrarre se stesso e i figli dalla patologia familiare.
Spesso invece si rimane vincolati ad un legame familiare distruttivo perché non si ha la forza economica di creare una alternativa possibile.
Lo Stato deve farsi garante della tutela del nucleo familiare che si divide assicurando un assegno di mantenimento che deve essere erogato in assenza di altre risorse reddituali all’interno del nucleo familiare.
Sapendo di poter contare su una erogazione che consenta al coniuge con i figli di poter sopravvivere con decoro e dignità, molte delle situazioni violente potrebbero trovare immediata soluzione, interrompendo alla radice le spirali di incomprensione violenta destinate, nella convivenza intollerabile, ad aumentare.
Il vincolo matrimoniale o l’unione di fatto non devono determinare differenze nella erogazione di un assegno di mantenimento la cui valutazione deve essere comunque demandata ad un Giudice cui si affiderà la disamina e la soluzione ad ogni aspetto delle disfunzioni familiari.
[
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]





