Obiettivo 22
Un quarto del patrimonio immobiliare italiano, costituito per la gran parte da edifici di pregio architettonico, non è di proprietà di cittadini italiani ma è riconducibile allo Stato extracomunitario del Vaticano.
Le esenzioni fiscali sugli edifici vaticani sono note, come è noto che sugli immobili vaticani vige il criterio della extraterritorialità.
Si stima che nella sola Capitale ci siano 20.000 immobili riconducibili a istituti religiosi i quali sono esentati da qualunque tassazione immobiliare e le cui ristrutturazioni, se eccedono le ordinarie manutenzioni, sono generalmente poste a carico dei contribuenti italiani.
Gli immobili riconducibili allo Stato extracomunitario del Vaticano, e con essi anche gli immobili di proprietà di cittadini stranieri, devono essere tassati non solo perché si avvalgono delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche perché ivi sono esercitate attività economiche.
Il turismo religioso in effetti è una bolla di esenzione fiscale che si consolida nella esenzione della tassazione degli immobili dove viene esercitata.
Il danno in termini di mancati introiti ma anche in termini di concorrenza sleale, continua ad essere incalcolabile
[
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]





