Obiettivo 15
Le scuole private non sono amministrate dallo Stato che non può influenzarne alcuna scelta.
L’articolo 33 della nostra Costituzione ne sanciva la differenza sostanziale, dando la possibilità ad enti e privati di istituire scuole private senza oneri a carico dello Stato.
L’articolo 33 della Costituzione è stato aggirato con Decreti Ministeriali con i quali si è consentito di versare fondi a favore di scuole private e a riconoscerne la parificazione con le scuole pubbliche.
Si da il caso che la maggior parte di queste scuole sia di natura cattolica ed appartengano al Vaticano.
Le erogazioni verso le scuole cattoliche sono state di 300 miliardi di lire del 2001 fino ad arrivare a 552 milioni di euro con il Ministro Gelmini.
Abolire i decreti che consentono il finanziamento delle scuole cattoliche avrebbe il vantaggio di recuperare quelle somme alle scuole pubbliche, sempre più in difficoltà, ma soprattutto avrebbe il vantaggio di garantire la qualità della formazione critica degli studenti che, nelle scuole cattoliche, è negata a favore di una formazione confessionale.
Il diritto allo studio, in conformità al dettato costituzionale, deve essere garantito rendendo accessibile le scuole di ogni ordine e grado, investendo sugli aggiornamenti del corpo docente e adeguando le strutture alle esigenze della sicurezza oltre che della formazione, e nella Costituzione è espressamente vietata l’erogazione di fondi statali alle scuole private, siano esse cattoliche o coraniche.
Le scuole sono il luogo nel quale la convivenza tra culture differenti deve trovare condizioni di uguaglianza e di non discriminazione e dunque nelle scuole, come negli uffici pubblici, la non discriminazione è garantita eliminando le simbologie religiose di un solo gruppo.
La rimozione delle simbologie religiose deve partire proprio dalle scuole e non in riferimento al diritto umano che garantisce la libertà religiosa, quanto piuttosto in riferimento al diritto alla non discriminazione.
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