"VIA CRUCIS" IN ORARIO SCOLASTICO

26-03-2023 22:13 -

Al Dirigente scolastico del Istituto Comprensivo Lanza Milani di Cassano all'Ionio
csic8af00q@pec.istruzione.it

e p.c

Al Ministro dell'istruzione e del merito
urp@postacert.istruzione.it

p.c.

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

drcal@postacert.istruzione.it

p.c.

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza
uspcs@postacert.istruzione.it

p.c.

All'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
autoritagaranteinfanzia@pec.it

Oggetto: atti di culto in orario scolastico

Egregio Dirigente,
abbiamo appreso dalle cronache che nei giorni scorsi le classi del plesso di scuola primaria G. Conte, dell'Istituto comprensivo che Lei dirige, sono state protagoniste di un rituale religioso denominato “via crucis” che si è svolto nelle vie del borgo in orario scolastico.
Il video che è pubblicato sulla pagina facebook dell'Istituto (https://fb.watch/jrcCBT7nEX/) mostra chiaramente che sono coinvolti bambini di diversa età, quindi appartenenti a diverse classi, peraltro in violazione dei principi sanciti nella “Carta di Treviso”.
Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni o riti di carattere confessionale; la programmazione di atti di culto è infatti consentita solo al di fuori dell'orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze di seguito citate:
· d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all'art. 311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;
· la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, che all'art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
· la legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all'intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;
· la sentenza del TAR per l'Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
· la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, in particolare, ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico, ha annullato la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell'art. 6, d.p.r. 416/74»;
· la sentenza TAR per l'Emilia Romagna, n. 166 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 27 marzo 2017, ha stabilito che affinché sia legittima l'espletazione di un atto di culto è necessario che sia a partecipazione facoltativa e si collochi tassativamente al di fuori dell'orario scolastico.
L'iniziativa intrapresa dall'Istituto che Lei dirige ci costringe, nostro malgrado, ad intervenire per chiedere il rispetto della normativa.
Auspichiamo che simili manifestazioni non abbiamo più a ripetersi e che Lei, e con Lei il Consiglio d'Istituto, prendiate atto che certe manifestazioni sono in contrasto non solo con le norme vigenti in materia di tutela dell'infanzia, ivi incluso il diritto all'oblio per la imprudente diffusione di immagini sul web di cui resterebbe traccia in futuro, ma soprattutto sono in contrasto con il Supremo Principio di Laicità cui è conformato l'Ordinamento Costituzionale della nostra Nazione.
Distinti saluti.

Carla Corsetti
Segretaria nazionale di Democrazia Atea
www.democrazia-atea.it